Per le vendite occasionali, il venditore non deve rilasciare la fattura e, di conseguenza, non deve essere in possesso di partita iva.

Però, deve rilasciare quietanza di pagamento, la quale contiene:

– tutti i dati del venditore, come nome, cognome, codice fiscale ed eventuale indirizzo;

– dati dell’acquirente, come nome e cognome se l’acquirente è un soggetto privato o ragione sociale nel caso di società;

– descrizione del bene venduto;

– importo percepito;

– indicazione che si tratta di corrispettivo relativo alla cessione di beni compiuta quale attività commerciale occasionale di cui all’art. 67 lett. i) del D.P.R. n. 917/1986;

– data e firma del cedente che rilascia la ricevuta.

Se l’importo della ricevuta è uguale o maggiore a 77,47 euro bisogna, inoltre, apporre una marca da bollo da 2 euro.

Fonte: https://www.businessonline.it/articoli/cosa-si-deve-fare-in-caso-di-vendita-occasionale-secondo-leggi-per-non-correre-rischi-fiscali.html