Selinunte, è polemica sul bene confiscato trasformato in deposito dei rifiuti
Tra le motivazioni del ricorso, illustrate dal legale Vincenzo Dafne Alastra, vi è il richiamo all’articolo 48 del Codice antimafia, che stabilisce come gli immobili confiscati e trasferiti agli enti locali debbano essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali o sociali.
«Tale vincolo – sostiene l’avvocato – non è meramente programmatico, ma costituisce un limite inderogabile all’esercizio del potere dell’ente sul bene». Secondo il legale, la destinazione dell’immobile a deposito dei mastelli per la raccolta differenziata delle attività economiche rappresenterebbe una semplice funzione logistica a vantaggio di operatori privati e non una finalità sociale o istituzionale prevista dalla normativa.
L’istanza contesta anche le modalità con cui sarebbe stata disposta l’assegnazione. Sempre secondo il legale, il Comune avrebbe concesso l’utilizzo dell’immobile direttamente ad alcuni titolari di attività economiche, senza alcun avviso pubblico, procedura comparativa o verifica dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione dei beni confiscati.
A sostegno della tesi difensiva viene richiamata anche una pronuncia del Tar Campania, secondo cui, qualora un ente locale non utilizzi direttamente un bene confiscato, la concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, attraverso una procedura di evidenza pubblica rivolta ai soggetti individuati dalla normativa.
Per la ricorrente, l’assenza di una procedura pubblica, di una convenzione che disciplini l’utilizzo del bene e dei controlli previsti dalla legge configurerebbe una violazione della normativa antimafia e un eccesso di potere per disparità di trattamento. Sarà ora il Tar, qualora il ricorso venga depositato, a valutare la legittimità della decisione adottata dall’amministrazione comunale.
