In base a quanto previsto dal codice civile, “gli ascendenti hanno diritto di mantenere RAPPORTI SIGNIFICATIVI con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto PUÒ ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

Si applica l’articolo 336, secondo comma” (art. 317-bis c.c.). A tale diritto corrisponde, però, un dovere. Difatti, “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori NON hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli” (art. 316-bis c.c.).