Caltanissetta, Esenzione dalla Tarsu 

Sulla recente notizia apparsa su molti organi d’informazione riguardante la presunta esenzione dalla Tarsu dei garage interviene la dott.ssa Elisa Ingala, liquidatore Ato Cl1 per dare gli opportuni chiarimenti. Questo al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi. Sull’argomento ‘ gi’ interve…

di redazione

Il Comune di Caltanissetta comunica che Sulla recente notizia apparsa su molti organi d’informazione riguardante la presunta esenzione dalla Tarsu dei garage interviene la dott.ssa Elisa Ingala, liquidatore Ato Cl1 per dare gli opportuni chiarimenti. Questo al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi. Sull’argomento ‘ gi’ intervenuto il Comune di Catania che con una lunga nota pubblicata sul giornale La Sicilia del 15 febbraio 2012 ha chiarito in modo puntuale e preciso i termini della questione. La tassabilit’ di quest’ultimi ‘ stata sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sentenziato in difformit’ da quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale, affermando ( ”..che i locali destinati a cantina e garage sono inclusi nella presunzione relativa di produzione di rifiuti e l’uso saltuario o la limitata presenza antropica in tali locali non li esclude dalla tassazione se non ci sono prove oggettive della loro inidoneit’ a produrre rifiuti ai sensi del Dlgs 507/92′.) La stessa Cassazione nel 2009 ha sancito che l’inutilizzabilit’ di tali locali ‘ subordinata alla presentazione di idonea documentazione tecnica atta a dimostrare le condizioni di esclusione o esenzione lasciando a carico del contribuente il relativo onere. In soldoni quanto sopraesposto significa che se il locale ‘ in condizioni dimostrabili di decadenza e fatiscenza l’utilizzatore(inagibilit’) del garage non dovr’ pagare alcuna tassa, se invece lo stesso locale ‘ in perfette condizioni e quindi fruibile per l’uso per il quale ‘ destinato, lo stesso legittimamente ‘ tenuto a pagare la Tarsu. In definitiva, nell’ambito dei principi di tassabilit’ fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni amministrazione comunale potr’ decidere liberamente metodologie d’ imposizione differenti riguardanti tali locali.