Risponde del reato di furto e non di appropriazione di cose smarrite – reato  depenalizzato – chi rinviene e poi usa un bene che attesta l’appartenenza ad un preciso titolare, come ad esempio una carta di credito: “ove, quindi, per le caratteristiche intrinseche dell’oggetto, sia individuabile il suo titolare, chi si appropri dello stesso commette il delitto di furto e non appropriazione di cosa smarrita, impossessandosi appunto di bene altrui e la successiva circolazione comporta la contestazione ai successivi possessori della fattispecie di ricettazione perché anche loro nella condizione psicologica di conoscere l’altruità della cosa e la sua origine illecita.

La depenalizzazione della ipotesi di cui all’art. 647 cod. pen. non comporta, pertanto, alcun effetto sotto il profilo della punibilità delle condotte di chi si appropri inizialmente ovvero di chi venga in possesso dopo il primo furto, di beni come le carte di credito, le carte postepay ovvero le tessere bancomat che rechino gli elementi identificativi della loro titolarità, poiché in tutti questi casi, essendo evidente l’appartenenza ad altri del mezzo di pagamento non vi è appropriazione di cose smarrite bensì sottrazione al titolare, in quel dato momento impedito dall’esercitare il controllo sulla cosa ed un potere di fatto sulla stessa, senza però avere mai rinunciato alla sua titolarità” (Cass. Sent. n. 15687/2023).