Secondo i Giudici della Corte di Cassazione“in materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari NON sono ricorribili per cassazione, NON potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.” (Cass. Ord. n. 614/2022).