In base a quanto previsto dall’articolo 2096, comma 3, del Codice Civile, “durante il periodo di prova ciascuna delle parti PUÒ recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso NON può esercitarsi PRIMA della scadenza del termine”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *