Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia PROVATA, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi DIMOSTRATI DAL DATORE DI LAVORO, un’EVIDENTE violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme SPROPORZIONE tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione” (Cass. Ord. n. 9453/2023).