L’attività professionale resa dal Legale per la redazione di un contratto deve essere compensata, anche quando tale contratto – per un motivo o per l’altro – non sia stato formalizzato.

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “l’art. 6 del capitolo III del d.m. n. 127 cit., in effetti, prevede che per le pratiche che, come quella in esame, siano iniziate ma non sono giunte a compimento, come accade nel caso in cui il contratto predisposto dal legale non sia poi stato sottoscritto dai potenziali contraenti, l’avvocato ha comunque il diritto a percepire gli onorari per l’opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista” (Cass. Ord. n. 2788/2023)