Comunione legale dei beni: cosa significa?

Come riportato dal Consiglio Nazionale del Notariato, “il regime della COMUNIONE LEGALE prevede che TUTTI i beni acquistati IN COSTANZA di matrimonio siano di proprietà di ENTRAMBI i coniugi, ANCHE SE l’acquisto è stato effettuato da uno solo di essi (…). La ragione per la quale viene spesso preferito il regime della separazione dei beni, specie quando un coniuge esercita attività di lavoro autonomo, risiede nella regolamentazione legale della responsabilità dei beni della comunione rispetto ai debiti personali. Per i debiti personali di ciascun coniuge, sorti sia anteriormente sia successivamente al matrimonio, si risponde infatti anche con i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Qualora si voglia tenere separato il proprio patrimonio da quello del coniuge, si dovrà quindi scegliere un regime alternativo a quello legale, cioè la SEPARAZIONE DEI BENI. La scelta può essere effettuata sia contestualmente alla celebrazione del matrimonio, civile o religioso, sia successivamente, recandosi dal notaio per stipulare una convenzione di separazione dei beni.

In costanza del regime di separazione dei beni, se si vuole che un bene sia di proprietà di entrambi i coniugi è necessario che tutti due procedano all’acquisto, come se fossero estranei tra loro; trattandosi di una comunione “volontaria” e non automatica sarà ovviamente possibile intestare i beni anche in quote diverse, per riflettere, ad esempio, i diversi contributi dei coniugi nell’acquisto del bene”.

Fonte: https://notariato.it/wp-content/uploads/ConoscerePerProteggersi.pdf