Cessione di droga: rilevante anche il solo accordo

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, risulta “rilevante ai fini della configurazione del reato di cessione nella forma consumata ANCHE IL SOLO ACCORDO”. Difatti, “la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il SOLO INCONTRO delle volontà del compratore e del venditore”. Pertanto, “la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l’acquirente e il venditore, l’accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, SENZA CHE SIA RICHIESTA L’EFFETTIVA TRADITIO DELLA STESSA, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione” (Cass. Sent. n. 35697/2022).