Addebitata la separazione alla moglie per essersi costei allontanata dalla casa coniugale.

Difatti, “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”.

Inoltre, “nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell’onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l’allontanamento dal domicilio coniugale dell’altra che, a sua volta, per evitare l’addebito deve provare che l’allontanamento sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per la pronuncia di addebito nella separazione è necessaria infatti non solo la violazione degli obblighi tra i coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell’art. 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l’elemento della intollerabilità della convivenza” (Cass. Ord. n. 1785/2021).