Rapido confronto normativo rispetto all’espressa previsione da parte del Legislatore dell’obbligo di fedeltà

Rapido confronto normativo rispetto all’espressa previsione da parte del Legislatore dell’obbligo di fedeltà

Rispetto ai matrimoni, l’art. 143 del CODICE CIVILE prevede quanto segue: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio  deriva  l’obbligo  reciproco  alla  fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro  professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Invece, rispetto alle unioni civili, l’art. art. 1, comma 11, della LEGGE n. 76/2016 dispone che: “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *