La presenza all’interno di un locale pubblico di apparecchiature informatiche dedicate esclusivamente alla raccolta di scommesse su piattaforme estere non autorizzate configura un’attività di intermediazione illecita. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che ha confermato la legittimità di un accertamento fiscale effettuato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un’attività commerciale di Palermo.
Il caso nasce da un controllo eseguito dai funzionari dell’Agenzia all’interno dell’esercizio commerciale. Durante l’ispezione era stato individuato un box attrezzato con strumenti informatici utilizzati esclusivamente per consentire ai clienti di effettuare scommesse attraverso siti di gioco esteri non collegati alla rete statale.
Proprio la presenza di apparecchiature stabilmente dedicate alla raccolta di gioco su circuiti non autorizzati ha portato gli ispettori a contestare l’attività di intermediazione illecita e le conseguenti violazioni fiscali legate alla raccolta illegale di scommesse.
Il percorso giudiziario
Dopo l’avviso di accertamento, la società titolare dell’attività aveva presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che però aveva respinto le contestazioni. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
La vicenda è quindi approdata davanti alla Corte di Cassazione, dove la società ha denunciato presunte violazioni di norme tributarie e procedurali.
Nel valutare il ricorso, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che non ha alcuna incidenza sul caso la sentenza n. 104 del 2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittime alcune disposizioni del cosiddetto Decreto Balduzzi del 2012 e della Legge di Stabilità 2015 riguardanti il divieto di installare negli esercizi pubblici apparecchiature collegate a piattaforme di gioco online.
Secondo la Cassazione, infatti, l’accertamento fiscale contestato alla società si basa su una diversa norma della Legge di Stabilità 2015, che prevede che il titolare di un esercizio pubblico nel quale vengano trovati apparecchi idonei a consentire il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale sia tenuto al pagamento dell’imposta unica sul gioco.
La norma stabilisce che l’imposta venga calcolata applicando un’aliquota del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di 3mila euro per ciascun apparecchio e per 365 giorni di presunta operatività.
La differenza con le norme dichiarate incostituzionali
La Corte ha inoltre precisato che questa disposizione riguarda esclusivamente gli apparecchi funzionali alla raccolta di gioco illecito online e non strumenti generici utilizzati semplicemente per navigare su internet.
Proprio questo elemento rappresenta la principale differenza rispetto alle norme dichiarate incostituzionali. Il Decreto Balduzzi vietava infatti la semplice messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura in grado di collegarsi a siti di gioco online, mentre la normativa applicata nel caso esaminato si riferisce soltanto a strumenti stabilmente dedicati alla raccolta di gioco illegale.
Per questo motivo, secondo i giudici, la previsione normativa non può essere considerata generica o indeterminata, perché mira a contrastare la disponibilità di specifici strumenti tecnici utilizzati per il gioco illecito.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso presentati dalla società, ritenendo che puntassero sostanzialmente a una nuova valutazione del merito già esaminato e respinto nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione conferma così che la presenza in un esercizio pubblico di apparecchiature dedicate alla raccolta di scommesse su piattaforme estere non autorizzate costituisce attività di intermediazione illecita e comporta precise responsabilità fiscali per il titolare dell’attività.