Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato che, nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile ex art. 9, co. 1, Lg. 898/1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo NON comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, in quanto gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute (Cass. S.U. Sent. n. 20495/2022).
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