Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “l’esercizio dell’azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell’esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “pretermissione amica”) con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall’altro NON determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall’art. 524 c.c. – della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto – l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso”.
Difatti, “è ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti” (Cass. Sent. n. 16623/2019).
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