Luciano risponde del reato di lesioni colpose ai danni di Giuseppina ed Angelo, danni prodotti dal cane maremmano di cui Luciano era conduttore-custode seppure non proprietario: detto maremmano, non tenuto al guinzaglio e senza museruola, ha dapprima aggredito il cane setter, riducendolo in fin di vita, dei signori Giuseppina ed Angelo per poi avventarsi contro gli stessi, i quali tentavano, nel mentre, di proteggere il loro animale ed il nipotino di nove anni. Luciano si difende sostenendo di non essere il proprietario dell’animale, ma i Giudici ribadiscono che “in tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 cod. pen. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico” (Cass. Sent. n. 34350/2023).