Massimiliano deve recarsi negli Stati Uniti: prende così il volo di linea Brindisi-Roma-New York del 26 luglio 2015.Il viaggio è con due vettori differenti.
Arrivato a destinazione, scopre un brutto imprevisto: il suo bagaglio non c’è.
La Corte di Cassazione, nella ricostruzione del quadro normativo applicabile, determina che “essendo rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore, entrambi devono esserne considerati responsabili, solidalmente nei confronti dell’appellante (Massimiliano), e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza, rivelandosi, dunque, erroneo l’avvenuto rigetto, per le ragioni indicate dal tribunale pugliese, della domanda di manleva proposta da (privo vettore) verso (secondo vettore)”, come stabilito dall’ordinanza n. 3165 del 9.2.2021 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
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