L’obbligo di fatturazione va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo: la mancata fatturazione costituisce illecito deontologico di carattere permanente. Difatti, l’omessa fatturazione da parte del professionista delle somme ricevute dal cliente configura una condotta che si protrae nel tempo “ben oltre il momento offensivo iniziale (rappresentato dalla violazione dell’obbligo di fatturare i compensi all’atto del pagamento del corrispettivo, previsto dall’art. 6 co. 3 D.P.R. 633/1972), per effetto di un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato, atteso che il professionista ha sempre la facoltà di far cessare la permanenza, adempiendo all’obbligo di fatturazione” (Consiglio Nazionale Forense Sent. n. 255/2022).
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