Per testamento olografo si intende il testamento scritto per intero a mano, datato e sottoscritto dal testatore (ex art. 602 c.c.).In proposito, la Corte di Cassazione ribadisce che è valido il testamento olografo scritto in stampatello “purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato.
Si ammette quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia”.
Difatti, “il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizia calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello” (Cass. ord. 42124/2021).
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