In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura TENDENZIALE ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
I Giudici della Corte di Cassazione hanno, nel caso specifico, ritenuto NON lesivo del “diritto alla bigenitorialità il provvedimento della Corte d’Appello che, in sede di reclamo, aveva conservato l’affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo, in luogo della precedente collocazione a settimane alterne presso i due genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre” (Cass. Ord. n. 4790/2022).
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