Il corteggiamento che si rilevi petulante, sgradito e molesto integra un reato: il reato di molestie o disturbo di cui all’art. 660 c.p..
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, il corteggiamento diventa penalmente rilevante quando vi è “un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di molestia o disturbo ingenerati dall’attività di comunicazione in sé considerata, ed anche a prescindere dal suo contenuto”.
Difatti “configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà” (Cass. Sent. n. 7993/2021).
"Sono a stretto contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, e stiamo…
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