La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano ANCHE al coniuge separato SENZA addebito, ECCETTUATO il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare” (Cass. Sent. n. 22566/2023).
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