Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, NON può pronunciare d’ufficio la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l’accoglienza, l’accudimento e l’educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie, i servizi sociali di un Comune): ciò in considerazione del fatto che l’obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell’altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio.
Ordinanza n. 22536 del 9.8.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
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