Traumaticamente ferita dal marito, la donna non è in grado di esprimere un’alleanza cooperativa con l’uomo ed allontana il figlio dalla figura paterna. In proposito, “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Tale diritto è prima di tutto del minore e poi dei genitori e deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il migliore interesse del minore stesso: pertanto, ai fini della tutela di tale diritto alla bigenitorialità, il giudice deve verificare se la condotta di un genitore sia impeditiva del diritto dell’altro all’esercizio del suddetto diritto e se ci sono gli estremi per la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore malevolo (Cass. Ord. n. 19305/2022).
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