Dall’1 giugno 2022, con l’accordo tra genitori (accordo che non deve essere formalizzato in alcun modo), il neonato riceve:
– il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da loro concordato (prima quello del padre o prima quello della madre);
– solo il cognome del padre;
– solo il cognome della madre.
Invece, in caso di disaccordo tra i genitori e visto che il minore non può non avere un cognome, l’ufficiale di stato civile attribuisce d’ufficio il cognome di entrambi i genitori in base all’ordine alfabetico: i genitori potranno ricorrere contro la decisione dell’ufficiale di stato civile rivolgendosi al Tribunale ordinario (Rif. Corte Costituzionale Sent. n. 131/2022).
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