Un gatto che entra ed esce liberamente dall’appartamento, percorre il giardino condominiale o si aggira nelle parti comuni può diventare motivo di discussione tra vicini. C’è chi considera normale la libertà di movimento del felino e chi, invece, teme problemi di igiene, rumori, danneggiamenti o la presenza dell’animale in spazi comuni. Ma cosa dice la legge? E fino a dove arrivano i diritti del proprietario?
La materia richiede di distinguere tra la possibilità di detenere un animale domestico e le modalità con cui questo viene gestito all’interno del condominio. La riforma del condominio del 2012 ha introdotto nell’articolo 1138 del Codice civile il principio secondo cui le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Il gatto può stare nelle parti comuni?
Il semplice fatto che un condomino abbia un gatto non può essere vietato dal regolamento condominiale. La norma tutela infatti la detenzione dell’animale domestico nell’abitazione e impedisce che il regolamento condominiale introduca un divieto generalizzato.
Diverso è il problema dell’utilizzo delle parti comuni. Scale, cortili, giardini, androni e altri spazi condominiali devono essere utilizzati nel rispetto dei diritti degli altri condomini. La presenza del gatto, quindi, non può trasformarsi in un pregiudizio concreto per gli altri abitanti dello stabile.
Il proprietario rimane responsabile della corretta gestione dell’animale. Se il gatto sporca stabilmente gli spazi comuni, provoca danni o crea una situazione che supera i normali limiti della convivenza, possono entrare in gioco le regole generali sulla responsabilità e quelle condominiali. Anche le immissioni che provocano un disturbo oltre la normale tollerabilità possono essere contestate.
Per questo non è corretto sostenere né che “il gatto può fare quello che vuole perché è un animale libero”, né, al contrario, che un vicino possa semplicemente pretendere che l’animale venga tenuto sempre chiuso in casa.
Cosa possono contestare i vicini
La presenza di un gatto nel condominio, di per sé, non costituisce una violazione. I vicini possono però intervenire quando esiste un problema concreto: ad esempio sporcizia ripetuta, cattivi odori, danni a beni comuni o privati, comportamenti che determinano un disturbo non normalmente tollerabile o situazioni che mettano a rischio l’incolumità dell’animale o delle persone.
Particolare attenzione deve essere prestata anche ai regolamenti comunali e alle eventuali disposizioni locali, che possono stabilire ulteriori obblighi in materia di animali, igiene e gestione degli spazi comuni.
Il punto fondamentale è quindi il principio di convivenza: avere un gatto è un diritto, ma gestirlo comporta responsabilità. Il proprietario deve adottare tutte le cautele ragionevoli per evitare che la libertà dell’animale si traduca in un danno o in un disturbo per gli altri condomini.
E se il gatto vive abitualmente anche all’esterno, la prudenza è ancora maggiore. Lasciarlo libero non significa abbandonarlo: il proprietario deve continuare a occuparsi della sua salute, della sua sicurezza e delle sue necessità. Una corretta identificazione dell’animale, le cure veterinarie e una gestione responsabile riducono inoltre il rischio che una semplice abitudine quotidiana si trasformi in un problema per il gatto, per il proprietario e per l’intero condominio.
In definitiva, il vicino non può imporre semplicemente di eliminare il gatto dalla vita condominiale, ma il proprietario non può neppure ignorare i diritti degli altri. La soluzione passa dalla ricerca di un equilibrio tra la libertà dell’animale, la responsabilità di chi lo detiene e il diritto degli altri condomini a vivere senza disagi ingiustificati.