Angelo risponde del reato di cui all’art. 595, comma 3, del Codice penale, per aver pubblicato sul social network Facebook delle frasi offensive nei confronti di Enzo, Comandante di Polizia Municipale: l’uomo si difende sostenendo di non essere l’autore delle suddette frasi. Ma, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, l’omessa denuncia del c.d. “furto di identità”, da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione di post “incriminati”, può costituire valido elemento indiziario (Cass. Sent. n. 40309/2022).
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