Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “in tema di successione legittima, il rapporto di PARENTELA con il “de cuius”, quale titolo che, a norma dell’art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – essere data con OGNI mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c.” (Cass. Ord. 19254/2024).
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