“L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.C., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato NON ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, nè può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario” (CNF Sent. n. 66/2024).
La settima edizione di #wallofsounds, il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono…
Terremoto di Magnitudo 3.6 nello Stretto di Messina, panico e gente in strada, una zone…
Il borgo dei presepi, la magia del Natale tra vicoli e luminarie: presepi ovunque, mercatini…
Ogni anno la Fondazione Agnelli pubblica Eduscopio, il rapporto che valuta l’efficacia delle scuole superiori…
Rosario Fiorello vittima di un furto nella sua villa romana: il racconto in diretta Instagram…
La Sicilia raggiunge un traguardo storico: per la prima volta più della metà dei cittadini…