Come stabilito dall’ordinanza n. 18603 del 30.6.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione stessa.