La risposta è negativa. Infatti, è legittima la delibera relativa all’installazione nella piazzetta condominiale di strutture fisse atte ad impedire il parcheggio, continuando comunque a consentire il transito dei veicoli per attività di carico e scarico.
In dettaglio, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “la necessità di dare puntuale attuazione al vincolo derivante dal regolamento di condominio ed assicurare, quindi, proprio quella destinazione che era stata assegnata alla piazzetta condominiale, consente di escludere che le opere approvate possano rientrare nella nozione di innovazione (peraltro non potendosi riscontrare l’esistenza di un diritto del singolo condomino a trarre utilità sotto forma di parcheggio dal bene comune, suscettibile di essere menomato dalla collocazione dei cubi di cemento), avendo altresì la sentenza dato atto che le installazioni NON alterano il decoro del bene NÉ impediscono il pur limitato uso della piazzetta come consentito dal regolamento, avendo riscontrato IN CONCRETO la PERMANENTE possibilità di accesso di veicoli per l’attività di carico e scarico” (Cass. Ord. n. 3440/2022).
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