di redazione
Cambia anche la percentuale per
l’approvazione della mozione di sfiducia del sindaco o del
presidente: dal 65 per cento si passa ai 2/3 dei componenti. Viene
introdotto, inoltre, l’istituto della revoca del presidente del
consiglio, le cui modalita’ di presentazione e approvazione
(almeno i 2/3 dei componenti) sono rimesse ai singoli statuti
comunali o provinciali.
La legge chiarisce, inoltre, che i voti raccolti dalle liste che
non abbiano superato la soglia di sbarramento del 5 per cento non
sono computabili per l’attribuzione del premio di maggioranza.In
tema di circoscrizioni di decentramento, l’elezione del presidente
e’ diretta.
Viene introdotta, infine, la fascia dei comuni tra 10 e 15mila
abitanti, prevedendo una sorta di sistema misto. Cosi’ come nei
comuni con popolazione inferiore, non e’ previsto il turno di
ballottaggio. L’elezione dei consiglieri, invece, avviene con il
metodo proporzionale D’Hondt (come nei comuni piu’ grandi) e
cosi’ anche l’attribuzione del premio di maggioranza del 60 per
cento, la possibilita’ del collegamento del sindaco a piu’ liste e
la soglia di sbarramento del 5% per l’assegnazione dei
seggi.(Fine).
fdp/ss
161447 Mar 12 NNNN
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